La scoperta di una relazione extraconiugale rappresenta frequentemente uno degli eventi che determinano o rendono definitiva la crisi del rapporto matrimoniale. Sul piano giuridico, tuttavia, l’infedeltà non comporta automaticamente l’addebito della separazione.
Affinché il comportamento infedele assuma rilievo nel giudizio di separazione è necessario accertare non soltanto la violazione del dovere di fedeltà coniugale, ma anche il rapporto causale tra tale condotta e l’insorgere della crisi matrimoniale.
La valutazione deve pertanto essere effettuata caso per caso, tenendo conto della situazione coniugale precedente, della successione temporale degli eventi e, soprattutto, delle prove concretamente disponibili.
Che cos’è l’addebito della separazione
L’art. 151 del codice civile prevede che il Giudice, ove ne ricorrano le circostanze e vi sia una specifica domanda di parte, possa dichiarare a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione di un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio.
Tra tali doveri, individuati dall’art. 143 c.c., rientrano la fedeltà, l’assistenza morale e materiale, la collaborazione nell’interesse della famiglia e la coabitazione.
L’infedeltà coniugale costituisce, dunque, una violazione di uno dei doveri fondamentali derivanti dal matrimonio. Tale violazione, tuttavia, non è di per sé sufficiente a determinare l’addebito.
Quando il tradimento può determinare l’addebito
Ai fini dell’addebito è necessario dimostrare che l’infedeltà abbia avuto efficacia causale nella determinazione dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
In altri termini, occorre accertare che la relazione extraconiugale abbia provocato la crisi matrimoniale e non sia, invece, intervenuta quando il rapporto tra i coniugi era già irrimediabilmente compromesso.
Qualora risulti che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi fosse già venuta meno prima dell’infedeltà, la domanda di addebito potrebbe essere respinta per mancanza del necessario nesso causale.
Assume quindi particolare rilevanza la ricostruzione cronologica della crisi matrimoniale: quando sono emerse le prime difficoltà, quando è cessata l’effettiva comunione di vita e quando è iniziata la relazione extraconiugale.
Anche una relazione che non sia accompagnata dalla prova diretta di rapporti fisici può assumere rilievo qualora, per le sue caratteristiche e modalità, sia idonea a ledere la dignità e l’onore dell’altro coniuge e a determinare la rottura del rapporto matrimoniale.

La prova dell’infedeltà e del nesso con la crisi coniugale
Nel giudizio di separazione assume particolare importanza il regime dell’onere probatorio.
Il coniuge che domanda l’addebito deve dimostrare:
- la violazione dei doveri matrimoniali;
- la sussistenza della condotta contestata;
- il rapporto causale tra tale comportamento e la crisi del matrimonio.
Il coniuge nei cui confronti viene formulata la domanda di addebito può, a propria volta, dimostrare che la crisi matrimoniale era già insorta anteriormente alla condotta contestata.
Possono assumere rilevanza, a seconda delle circostanze, testimonianze, fotografie, messaggi, comunicazioni elettroniche, documentazione e risultanze dell’attività svolta da un investigatore privato.
È tuttavia essenziale che l’acquisizione delle prove avvenga nel rispetto della normativa vigente. L’accesso non autorizzato al telefono, alla posta elettronica o agli account personali dell’altro coniuge può integrare condotte penalmente rilevanti. È pertanto opportuno valutare preventivamente con il legale quali elementi possano essere legittimamente acquisiti e successivamente prodotti in giudizio.
Le conseguenze economiche dell’addebito
Uno degli effetti più rilevanti dell’addebito riguarda il diritto al mantenimento del coniuge.
Ai sensi dell’art. 156 c.c., il coniuge al quale sia stata addebitata la separazione non ha diritto all’assegno di mantenimento, anche qualora versi in una situazione reddituale economicamente meno favorevole rispetto all’altro.
Rimane salva, ricorrendone i presupposti, la possibilità di ottenere gli alimenti, istituto distinto dal mantenimento e destinato esclusivamente a garantire quanto necessario al soddisfacimento delle esigenze fondamentali della persona che si trovi in stato di bisogno.
La rilevanza economica concreta dell’addebito deve, tuttavia, essere verificata rispetto alla situazione patrimoniale dei coniugi. Qualora il coniuge responsabile della violazione disponga già di redditi adeguati e non avrebbe comunque diritto al mantenimento, l’addebito potrebbe non determinare, sotto tale profilo, un vantaggio patrimoniale effettivo per l’altro coniuge.
Addebito e mantenimento dei figli
L’addebito della separazione riguarda esclusivamente i rapporti tra i coniugi e non incide direttamente sugli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli.
Il contributo al mantenimento della prole viene determinato sulla base di criteri autonomi, tra i quali le esigenze dei figli, le rispettive capacità economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e il contributo prestato nella cura quotidiana.
L’eventuale responsabilità di un genitore nella crisi matrimoniale non determina, pertanto, una riduzione o un aggravamento automatico degli obblighi economici nei confronti dei figli.
Addebito, affidamento dei figli e assegnazione della casa familiare
L’infedeltà coniugale non determina automaticamente conseguenze sull’affidamento dei figli.
I provvedimenti relativi all’affidamento, alla collocazione, alla residenza abituale e ai tempi di frequentazione vengono adottati esclusivamente nell’interesse morale e materiale dei figli.
Analogamente, l’assegnazione della casa familiare non costituisce una conseguenza o una sanzione collegata alla responsabilità nella crisi matrimoniale.
Ai sensi dell’art. 337-sexies c.c., il godimento della casa familiare viene attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli alla conservazione del proprio ambiente domestico e delle proprie abitudini di vita.
In assenza di figli minori o di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti conviventi, l’immobile non viene invece assegnato secondo le regole proprie della casa familiare, assumendo rilievo il titolo di proprietà o il diverso titolo di godimento.
Addebito e diritti successori
L’addebito produce conseguenze anche sul piano successorio.
Il coniuge al quale sia stata addebitata con sentenza definitiva la separazione perde i diritti successori nei confronti dell’altro coniuge.
L’art. 548 c.c. riconosce tuttavia, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il diritto a un assegno vitalizio qualora, al momento dell’apertura della successione, il coniuge superstite godesse degli alimenti a carico del coniuge deceduto.
La definitività della pronuncia assume particolare importanza: sino a quando il procedimento è ancora pendente e l’addebito non è stato definitivamente accertato, non possono ritenersi prodotti gli effetti successori propri della relativa pronuncia.

Spese legali e conseguenze processuali
La domanda di addebito può incidere anche sulla regolamentazione delle spese del giudizio.
Secondo le ordinarie regole processuali, il Giudice può condannare la parte soccombente alla rifusione, totale o parziale, delle spese sostenute dall’altra parte, ferma restando la possibilità di compensazione nei casi consentiti dalla legge.
La proposizione di una domanda di addebito deve quindi essere valutata anche sotto il profilo processuale, considerando la solidità delle prove disponibili e il rischio economico connesso all’eventuale rigetto.
È possibile ottenere anche un risarcimento del danno?
L’infedeltà coniugale non attribuisce automaticamente un diritto al risarcimento.
L’addebito della separazione e la responsabilità risarcitoria costituiscono istituti differenti.
Un’eventuale domanda risarcitoria richiede la dimostrazione di una lesione particolarmente grave di diritti costituzionalmente protetti della persona, nonché l’esistenza di un danno effettivo e del relativo nesso causale.
La mera violazione del dovere di fedeltà, pertanto, non è normalmente sufficiente, da sola, a fondare una pretesa risarcitoria.
Come e quando deve essere richiesta la pronuncia di addebito
L’addebito non viene pronunciato d’ufficio dal Giudice.
È necessaria una specifica domanda della parte interessata, formulata nell’ambito del procedimento di separazione giudiziale e tempestivamente proposta negli atti processuali previsti dalla disciplina vigente.
Non è invece configurabile una pronuncia di addebito nell’ambito di una separazione consensuale, che trova il proprio fondamento nell’accordo raggiunto dai coniugi sulle condizioni della separazione e non nell’accertamento della responsabilità per la crisi matrimoniale.
Nel corso di un procedimento giudiziale rimane comunque possibile raggiungere un accordo e definire consensualmente la controversia, qualora ciò risulti maggiormente rispondente agli interessi delle parti.
Addebito della separazione e successivo divorzio
La pronuncia di addebito non impedisce il successivo divorzio.
Nel giudizio di divorzio non viene pronunciato un nuovo addebito. Le cause che hanno determinato la cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi possono tuttavia assumere rilievo nell'ambito della complessiva valutazione richiesta dalla disciplina dell’assegno divorzile, unitamente agli ulteriori criteri stabiliti dalla legge.
È quindi opportuno distinguere gli effetti propri della separazione con addebito da quelli derivanti dalla successiva cessazione degli effetti civili o dallo scioglimento del matrimonio.
Quando può essere opportuno richiedere l’addebito
La domanda di addebito non dovrebbe essere considerata esclusivamente quale risposta alla violazione subita, ma valutata nell’ambito di una più ampia strategia processuale.
L’accertamento dell’addebito richiede normalmente un’attività istruttoria più articolata e può comportare un incremento della durata e dei costi del procedimento.
La domanda può assumere particolare rilevanza quando:
- il coniuge responsabile della crisi potrebbe, in assenza dell’addebito, avere diritto al mantenimento;
- esistono rilevanti interessi patrimoniali o successori;
- sono disponibili elementi probatori solidi;
- è possibile dimostrare che la condotta contestata ha effettivamente determinato la crisi matrimoniale.
Al contrario, quando gli effetti patrimoniali dell’addebito risultano limitati, il quadro probatorio è incerto oppure esistono margini concreti per una definizione consensuale complessivamente più favorevole, può risultare opportuno valutare attentamente costi, tempi e benefici dell’iniziativa giudiziale.
La valutazione preliminare del caso
Prima di formulare una domanda di addebito è opportuno procedere a una valutazione complessiva della vicenda matrimoniale.
Non è sufficiente accertare l’esistenza di un tradimento: occorre ricostruire la situazione familiare precedente, individuare il momento in cui è insorta la crisi, verificare le prove disponibili e stabilire quali conseguenze giuridiche ed economiche potrebbero concretamente derivare dall’accoglimento della domanda.
La consulenza legale preliminare consente pertanto di confrontare le diverse opzioni – procedimento giudiziale con domanda di addebito o ricerca di una soluzione consensuale – e di individuare la strategia maggiormente adeguata alla specifica situazione familiare e patrimoniale.
Domande frequenti
Il tradimento comporta automaticamente l’addebito della separazione?
Chi deve provare il tradimento?
Il coniuge al quale viene addebitata la separazione perde il mantenimento?
L’addebito incide sul mantenimento dei figli?
Chi ha tradito perde la casa familiare?
Il tradimento incide sull’affidamento dei figli?
È possibile chiedere l’addebito dopo una separazione consensuale?
Assistenza legale in materia di separazione e addebito
Lo Studio dell’Avv. Elisa Ghizzi assiste i propri clienti nei procedimenti di separazione, divorzio e nelle controversie relative ai rapporti familiari, offrendo una valutazione preliminare della situazione personale, patrimoniale e probatoria.
Nei casi in cui venga prospettata una domanda di addebito, particolare attenzione viene dedicata alla ricostruzione della crisi matrimoniale, all’esame delle prove disponibili e alla valutazione dell’effettiva utilità giuridica ed economica dell’azione.
L’obiettivo è individuare, per ciascuna situazione, la soluzione maggiormente adeguata, valutando tanto la tutela giudiziale quanto la possibilità di una definizione consensuale della controversia.
Avv. Elisa Ghizzi
Diritto di famiglia e tutela dei minori – Mantova
