La separazione giudiziale rappresenta lo strumento attraverso il quale uno dei coniugi può ottenere la separazione anche in assenza del consenso dell’altro oppure quando, pur essendovi accordo sulla cessazione della convivenza matrimoniale, non sia possibile raggiungere un’intesa sulle relative condizioni.
Il disaccordo può riguardare l’affidamento e la residenza abituale dei figli, i tempi di frequentazione con ciascun genitore, l’assegnazione della casa familiare, il mantenimento dei figli o del coniuge, nonché ulteriori questioni di carattere personale o patrimoniale.
In tali situazioni è l’Autorità giudiziaria a disciplinare i rapporti tra i coniugi e, in presenza di figli, ad adottare i provvedimenti maggiormente rispondenti al loro interesse.
La separazione giudiziale non esclude, tuttavia, la possibilità di raggiungere successivamente un accordo. Anche nel corso del procedimento le parti possono definire consensualmente la controversia, sottoponendo al Giudice le condizioni concordate.
Quando è possibile chiedere la separazione giudiziale
Ai sensi dell’art. 151 c.c., la separazione può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza oppure da arrecare grave pregiudizio all’educazione della prole.
Non è necessario che entrambi i coniugi intendano separarsi.
Ciascuno di essi può autonomamente proporre ricorso al Tribunale competente e chiedere che vengano regolamentati gli effetti personali ed economici della separazione.
Il procedimento può rendersi necessario, in particolare, quando:
- uno dei coniugi non intende separarsi o non aderisce alle proposte dell’altro;
- vi è accordo sulla separazione ma non sulle relative condizioni;
- sussiste un contrasto sull’affidamento, sulla residenza abituale o sui tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore;
- non vi è accordo sul mantenimento dei figli o del coniuge;
- sussiste una controversia sull’assegnazione della casa familiare;
- uno dei coniugi intende formulare domanda di addebito;
- ricorrono situazioni di particolare conflittualità o condotte che richiedono specifiche forme di tutela.
Separazione giudiziale e separazione consensuale
La principale differenza tra le due forme di separazione risiede nell’esistenza o meno di un accordo sulle condizioni.
Nella separazione consensuale sono i coniugi a individuare concordemente la regolamentazione dei propri rapporti personali ed economici e, in presenza di figli, le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale.
Nella separazione giudiziale, invece, ciascuna parte formula le proprie domande e allega i fatti e gli elementi di prova posti a loro fondamento. In assenza di accordo, sarà il Giudice ad assumere le relative determinazioni.
La scelta della via giudiziale non preclude una successiva definizione consensuale. Qualora nel corso del procedimento venga raggiunta un’intesa, le parti possono sottoporla al Giudice e definire consensualmente la controversia.
L’addebito della separazione
Nell’ambito della separazione giudiziale uno dei coniugi può chiedere che la separazione venga addebitata all’altro.
L’addebito presuppone la violazione di uno o più doveri derivanti dal matrimonio, previsti dall’art. 143 c.c., tra i quali rientrano la fedeltà, l’assistenza morale e materiale, la collaborazione nell’interesse della famiglia, la coabitazione e la contribuzione ai bisogni familiari.
È necessario dimostrare che la condotta contestata abbia avuto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale e dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Infedeltà coniugale e addebito
L’infedeltà costituisce una violazione del dovere di fedeltà matrimoniale, ma non determina automaticamente l’addebito della separazione.
Occorre accertare se la relazione extraconiugale abbia provocato la crisi oppure sia intervenuta quando il rapporto matrimoniale era già irrimediabilmente compromesso.
Il coniuge che formula domanda di addebito deve fornire la prova della violazione e del relativo nesso causale con la crisi matrimoniale.
L’altro coniuge può, a propria volta, dimostrare che la crisi era già insorta anteriormente alla condotta contestata.
La ricostruzione cronologica degli eventi e la qualità delle prove disponibili assumono pertanto particolare rilevanza.
Le conseguenze dell’addebito
La pronuncia di addebito produce conseguenze principalmente nei rapporti economici e successori tra i coniugi.
Il coniuge al quale venga addebitata la separazione perde il diritto all’assegno di mantenimento previsto dall’art. 156 c.c., ferma restando, ricorrendone i presupposti, la possibilità di ottenere gli alimenti in caso di stato di bisogno.
L’addebito produce inoltre conseguenze sui diritti successori nei termini previsti dall’art. 548 c.c.
Non incide, invece, automaticamente sull’affidamento dei figli, sulla loro residenza abituale o sul relativo mantenimento, questioni che vengono disciplinate sulla base di criteri autonomi e, prioritariamente, dell’interesse dei minori.
La domanda di addebito deve quindi essere valutata anche sotto il profilo della sua concreta utilità giuridica ed economica, oltre che della consistenza degli elementi probatori disponibili.

Il procedimento di separazione giudiziale
Il procedimento viene introdotto mediante ricorso al Tribunale competente.
Nel ricorso vengono esposti i fatti rilevanti e formulate le domande relative alla separazione e alle condizioni che dovranno disciplinare i rapporti tra le parti.
Il resistente può costituirsi con il proprio difensore, contestare le domande formulate e proporre le proprie richieste.
La disciplina introdotta dalla riforma del processo familiare prevede un procedimento unitario caratterizzato da specifici termini processuali, obblighi documentali e strumenti destinati a consentire al Giudice di disporre sin dalle prime fasi di un quadro sufficientemente completo della situazione familiare, reddituale e patrimoniale.
La prima udienza e i provvedimenti temporanei e urgenti
Una fase particolarmente rilevante del procedimento è rappresentata dall’adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti.
Il Giudice può disciplinare, in via provvisoria, le questioni che non possono rimanere prive di regolamentazione sino alla sentenza.
I provvedimenti possono riguardare, tra gli altri aspetti:
- l’affidamento dei figli;
- la loro residenza abituale;
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- l’assegnazione della casa familiare;
- il contributo al mantenimento dei figli;
- l’eventuale contributo economico in favore del coniuge.
Tali provvedimenti sono immediatamente efficaci e sono destinati a disciplinare i rapporti tra le parti nel corso del procedimento, salva la possibilità di modifica o revoca qualora sopravvengano circostanze rilevanti o emergano nuovi elementi.
La tutela dei figli nella separazione giudiziale
In presenza di figli minori, ogni decisione deve essere adottata avendo quale riferimento prioritario il loro interesse morale e materiale.
L’affidamento condiviso costituisce il modello ordinario previsto dall’ordinamento, salvo che la sua applicazione risulti contraria all’interesse del minore.
Il Giudice disciplina la residenza abituale, i tempi e le modalità di permanenza presso ciascun genitore e le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale.
Particolare rilievo assume il piano genitoriale, nel quale devono essere indicate le attività quotidiane dei figli, gli impegni scolastici ed extrascolastici, le frequentazioni abituali e l’organizzazione delle vacanze.
L’ascolto del minore
Nell’ambito dei procedimenti che lo riguardano, il minore ha diritto ad essere ascoltato nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.
L’ascolto è previsto per il minore che abbia compiuto dodici anni e può riguardare anche il minore di età inferiore quando sia capace di discernimento.
L’ascolto non comporta che il minore sia chiamato a scegliere tra i genitori.
La sua opinione costituisce uno degli elementi che il Giudice valuta nell’ambito di una più ampia considerazione del suo interesse.
L’istruttoria e l’acquisizione delle prove
Qualora le parti contestino reciprocamente i fatti posti a fondamento delle rispettive domande, il procedimento può richiedere lo svolgimento di attività istruttoria.
Possono assumere rilevanza documenti, testimonianze, comunicazioni, certificazioni e ogni ulteriore elemento acquisito nel rispetto della legge.
Le prove devono essere raccolte con modalità lecite.
L’accesso non autorizzato a telefoni, caselle di posta elettronica, profili personali o altri sistemi informatici dell’altro coniuge può comportare conseguenze giuridiche autonome e deve pertanto essere evitato.
È opportuno che la rilevanza e l’utilizzabilità del materiale disponibile vengano preventivamente valutate con il difensore.
Accertamenti sulla situazione economica e patrimoniale
Quando il procedimento comprende domande di carattere economico, assume particolare importanza la ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
Il Giudice può valutare dichiarazioni fiscali, documentazione bancaria, disponibilità immobiliari e mobiliari, partecipazioni societarie e ulteriori elementi idonei a rappresentare l’effettiva capacità economica dei coniugi.
Qualora la documentazione prodotta risulti insufficiente o emergano incongruenze, possono essere disposti gli accertamenti consentiti dall’ordinamento.
La corretta rappresentazione della situazione economica costituisce un elemento essenziale ai fini della determinazione degli obblighi di mantenimento.
La consulenza tecnica d’ufficio
In presenza di questioni che richiedano specifiche competenze tecniche, il Giudice può disporre una consulenza tecnica d’ufficio.
Nei procedimenti familiari la CTU può, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, riguardare questioni relative alle dinamiche familiari e all’esercizio della responsabilità genitoriale.
La consulenza non sostituisce la decisione del Giudice, ma costituisce uno degli strumenti tecnici di cui quest’ultimo può avvalersi per acquisire elementi utili alla decisione.
Le parti possono nominare propri consulenti tecnici di parte nei termini e secondo le modalità previste dal procedimento.

La casa familiare
L’assegnazione della casa familiare è disciplinata prioritariamente in funzione dell’interesse dei figli.
Il relativo provvedimento non costituisce uno strumento destinato a riequilibrare i rapporti economici tra i coniugi né una conseguenza della responsabilità nella crisi matrimoniale.
In presenza dei presupposti previsti dalla legge, il Giudice valuta l’esigenza dei figli di conservare il proprio ambiente domestico e le proprie abitudini di vita.
Le questioni relative alla proprietà dell’immobile restano giuridicamente distinte dalla sua assegnazione.
Il mantenimento del coniuge
Ai sensi dell’art. 156 c.c., il Giudice può riconoscere un assegno di mantenimento al coniuge al quale la separazione non sia addebitabile e che non disponga di adeguati redditi propri, in presenza degli ulteriori presupposti previsti dalla legge.
La determinazione dell’assegno richiede una valutazione della situazione economica complessiva delle parti e delle circostanze concrete.
L’importo non è necessariamente definitivo.
Qualora intervengano successivamente modificazioni rilevanti delle condizioni economiche o personali, può essere richiesta una revisione delle condizioni della separazione.
Il mantenimento dei figli
Il mantenimento dei figli costituisce un obbligo autonomo rispetto ai rapporti economici tra i coniugi.
Entrambi i genitori sono tenuti a contribuire in proporzione alle rispettive capacità economiche, tenendo conto delle esigenze dei figli, del tenore di vita goduto durante la convivenza familiare, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e degli ulteriori criteri previsti dalla legge.
L’eventuale addebito della separazione a uno dei genitori non modifica tale obbligo.
La comunione legale dei beni
La separazione produce effetti anche sul regime patrimoniale della famiglia.
Lo scioglimento della comunione legale opera secondo le condizioni e dal momento individuati dalla disciplina vigente.
I beni già ricompresi nella comunione rimangono soggetti alle relative regole sino alla loro eventuale divisione.
È pertanto opportuno distinguere gli effetti della separazione sul regime patrimoniale dalla successiva attività necessaria per procedere alla divisione dei beni comuni.
I documenti necessari
La preparazione del procedimento richiede una raccolta completa della documentazione rilevante.
A seconda delle domande formulate, possono essere necessari:
- dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni;
- estratti conto bancari e postali relativi al periodo richiesto dalla legge;
- documentazione relativa a immobili e beni registrati;
- documentazione relativa a partecipazioni societarie e investimenti;
- documentazione relativa a mutui, finanziamenti e altri rapporti debitori;
- documentazione attestante le spese sostenute nell’interesse dei figli;
- piano genitoriale in presenza di figli minori;
- documenti e ulteriori elementi di prova relativi ai fatti dedotti nel procedimento.
La documentazione deve essere esaminata prima del deposito del ricorso, in modo da consentire una corretta impostazione delle domande e delle richieste istruttorie.
I tempi della separazione giudiziale
Non è possibile individuare una durata uniforme per tutti i procedimenti.
I tempi dipendono dall’ufficio giudiziario competente, dal numero e dalla complessità delle questioni controverse, dall’eventuale necessità di assumere prove testimoniali, di effettuare accertamenti patrimoniali o di disporre consulenze tecniche.
La normativa processuale stabilisce termini specifici per la fase introduttiva e per la costituzione delle parti.
La durata complessiva dipende, tuttavia, dall’effettivo sviluppo del procedimento.
Comportamenti da valutare con particolare attenzione durante la separazione
Durante il procedimento è opportuno adottare comportamenti coerenti con le richieste formulate in giudizio e con l’interesse dei figli.
In particolare, richiedono una preventiva valutazione con il difensore:
- l’allontanamento dalla casa familiare;
- modifiche unilaterali nell’organizzazione dei figli;
- interruzioni o riduzioni arbitrarie dei contributi economici destinati alla famiglia;
- trasferimenti o movimentazioni significative di denaro o beni comuni;
- comunicazioni tra i coniugi che possano assumere rilevanza nel procedimento.
È inoltre opportuno evitare di coinvolgere i figli nel conflitto tra i genitori o di utilizzarli quale strumento di comunicazione o di acquisizione di informazioni relative all’altro genitore.
Anche le comunicazioni attraverso messaggi e social network possono assumere rilevanza probatoria e devono essere considerate con la necessaria attenzione.
Separazione e divorzio nello stesso procedimento
La disciplina processuale consente, ricorrendone i presupposti, di formulare nel medesimo procedimento la domanda di separazione e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le due domande conservano tuttavia autonomia e devono essere decise nel rispetto dei differenti presupposti e termini previsti dalla legge.
La proposizione contestuale può consentire di evitare l’avvio di un procedimento completamente autonomo per il successivo divorzio, ferma restando la necessità che siano maturate le condizioni richieste per la relativa pronuncia.
Domande frequenti sulla separazione giudiziale
È possibile ottenere la separazione senza il consenso dell’altro coniuge?
Ciascun coniuge può proporre autonomamente ricorso quando ricorrano le condizioni previste dall’art. 151 c.c.
È necessario dimostrare la responsabilità dell’altro coniuge per ottenere la separazione?
Per ottenere la separazione non è necessario dimostrare una responsabilità dell’altro coniuge. La domanda di addebito richiede invece specifiche allegazioni e prove relative alla violazione dei doveri matrimoniali e al relativo rapporto causale con la crisi.
È possibile trasformare una separazione giudiziale in consensuale?
Chi lascia la casa familiare perde il diritto all’assegnazione o all’affidamento dei figli?
L’allontanamento dalla casa deve essere valutato nel contesto complessivo della vicenda familiare. Proprio per le possibili conseguenze processuali e organizzative, è opportuno che tale decisione venga preventivamente esaminata con il difensore.
Il coniuge economicamente più debole ha sempre diritto al mantenimento?
L’eventuale pronuncia di addebito assume inoltre specifica rilevanza rispetto al diritto al mantenimento del coniuge.
È necessario attendere la sentenza per avere una regolamentazione su figli, casa e mantenimento?
È possibile chiedere il divorzio nello stesso procedimento?
Assistenza legale nella separazione giudiziale
Lo Studio Legale Avv. Elisa Ghizzi, con sede a Mantova, presta assistenza nei procedimenti di separazione giudiziale e consensuale, divorzio, affidamento e mantenimento dei figli.
Nella fase preliminare viene esaminata la situazione familiare, reddituale e patrimoniale, unitamente alla documentazione e agli elementi probatori disponibili, al fine di individuare le domande da formulare e la strategia processuale maggiormente adeguata al caso concreto.
Particolare attenzione viene dedicata alla tutela dei figli, alla regolamentazione dei rapporti genitoriali, alla determinazione degli obblighi economici, all’assegnazione della casa familiare e, ove ne ricorrano i presupposti, alla valutazione della domanda di addebito.
Avv. Elisa Ghizzi
Diritto di famiglia e tutela dei minori – Mantova
