La separazione consensuale consente ai coniugi di regolamentare concordemente la cessazione della convivenza matrimoniale, definendo gli aspetti personali, familiari ed economici conseguenti alla crisi coniugale.
L’accordo può disciplinare, tra gli altri aspetti, l’affidamento e la residenza abituale dei figli, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, il loro mantenimento, l’assegnazione della casa familiare, l’eventuale contributo economico in favore di uno dei coniugi, nonché i rapporti patrimoniali ancora pendenti.
La definizione consensuale presenta indubbi vantaggi in termini di tempi, costi e contenimento della conflittualità. Ciò non significa, tuttavia, che l’accordo possa essere formulato in termini generici: una regolamentazione precisa e completa costituisce la principale tutela rispetto all'insorgere di successive controversie.
Particolare attenzione deve essere riservata alla scelta della procedura più adeguata e alla formulazione delle singole condizioni.
Gli effetti della separazione consensuale
Con la separazione viene meno l'obbligo di convivenza e cessano alcuni dei doveri propri del rapporto matrimoniale, mentre il vincolo coniugale permane sino al successivo divorzio.
La separazione produce inoltre effetti sul regime patrimoniale dei coniugi e consente di regolamentare i rispettivi rapporti economici.
In presenza di figli, l’accordo deve garantire prioritariamente il loro interesse morale e materiale e disciplinare in maniera sufficientemente dettagliata le modalità attraverso le quali entrambi i genitori continueranno ad esercitare le rispettive responsabilità.
Nella separazione consensuale non viene pronunciato l’addebito della separazione, istituto proprio della separazione giudiziale.
Decorso il termine previsto dalla legge, i coniugi potranno successivamente richiedere il divorzio.
Le principali modalità di separazione consensuale
La separazione consensuale può essere definita attraverso differenti procedimenti, la cui scelta deve essere effettuata tenendo conto della composizione del nucleo familiare, dell’esistenza di figli, della situazione patrimoniale e della complessità delle condizioni concordate.
Tra le principali modalità rientrano il procedimento su domanda congiunta davanti al Tribunale e la negoziazione assistita.
In determinate e più limitate ipotesi previste dalla legge è inoltre possibile rendere una dichiarazione dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.
Il ricorso congiunto davanti al Tribunale
I coniugi che abbiano raggiunto un accordo possono presentare congiuntamente ricorso al Tribunale competente, indicando le condizioni alle quali intendono regolamentare la separazione.
Il ricorso deve contenere le informazioni e la documentazione richieste dalla disciplina processuale vigente, comprese quelle relative alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
In presenza di figli, particolare attenzione viene riservata alle condizioni concernenti l’affidamento, la residenza abituale, i tempi di frequentazione e il mantenimento.
Il Tribunale verifica la conformità delle condizioni alla legge e, soprattutto in presenza di figli minori, la loro rispondenza all’interesse della prole.
Qualora le condizioni concordate non siano ritenute adeguate, potranno essere richieste modifiche o integrazioni.
La negoziazione assistita
La negoziazione assistita costituisce una modalità alternativa di definizione consensuale della separazione prevista dal D.L. n. 132/2014, convertito nella L. n. 162/2014.
La procedura si svolge con l’assistenza di almeno un avvocato per ciascun coniuge e, ricorrendone i presupposti, consente di definire la separazione senza la celebrazione di un’udienza davanti al Tribunale.
L’accordo raggiunto viene sottoposto al controllo del Procuratore della Repubblica.
In assenza di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, il Procuratore procede secondo quanto previsto dalla legge.
In presenza di figli appartenenti alle predette categorie, l’accordo viene invece valutato anche sotto il profilo della sua rispondenza al loro interesse.
Gli avvocati certificano l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. L’accordo concluso secondo la procedura prevista dalla legge produce gli effetti del corrispondente provvedimento giudiziale.
Il contenuto dell’accordo di separazione
Un accordo di separazione destinato a disciplinare i rapporti familiari nel tempo deve essere formulato in termini chiari, completi e concretamente applicabili.
In particolare, a seconda della situazione familiare, è opportuno regolamentare:
- l’affidamento dei figli;
- la loro residenza abituale;
- i tempi e le modalità di permanenza presso ciascun genitore;
- le modalità di consegna e riaccompagnamento dei figli;
- la disciplina delle festività e dei periodi di vacanza;
- il contributo al mantenimento ordinario;
- la ripartizione delle spese straordinarie;
- l’assegnazione della casa familiare;
- l’eventuale contributo al mantenimento del coniuge;
- il pagamento di mutui, finanziamenti e altri debiti comuni;
- gli eventuali rapporti patrimoniali ancora pendenti tra i coniugi.
Quanto più dettagliata è la regolamentazione, tanto minore è il rischio che successive divergenze interpretative rendano necessario un nuovo intervento giudiziale.

Affidamento e rapporti con i figli
In presenza di figli, l’accordo deve essere predisposto avendo quale riferimento prioritario il loro interesse.
L’affidamento condiviso costituisce il modello ordinario previsto dall’ordinamento, salvo che ricorrano ragioni tali da giustificare una diversa regolamentazione.
L’accordo può individuare la residenza abituale dei figli e disciplinare i tempi di permanenza presso ciascun genitore, evitando formulazioni eccessivamente generiche.
È opportuno regolamentare anche festività, vacanze scolastiche, ricorrenze, compleanni e modalità di passaggio da un genitore all’altro, soprattutto quando l’organizzazione familiare presenti esigenze particolari.
Il mantenimento dei figli
Entrambi i genitori sono tenuti a contribuire al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive risorse economiche e secondo i criteri stabiliti dalla legge.
L’accordo può prevedere un assegno periodico in favore del genitore presso il quale i figli hanno la propria residenza abituale oppure, quando ne ricorrano concretamente i presupposti, differenti modalità di contribuzione.
La quantificazione deve essere effettuata considerando, tra gli altri elementi, le esigenze attuali dei figli, il tenore di vita goduto durante la convivenza familiare, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le rispettive condizioni economiche.
Le spese straordinarie
La regolamentazione delle spese straordinarie rappresenta uno degli aspetti sui quali più frequentemente possono sorgere successive controversie.
Una previsione limitata alla generica indicazione secondo cui tali spese saranno sostenute “al 50%” può non essere sufficiente.
È preferibile individuare le categorie di spesa, distinguere quelle che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori da quelle che possono essere sostenute autonomamente e disciplinare modalità e termini per la richiesta di rimborso.
Una regolamentazione dettagliata consente di ridurre sensibilmente le possibilità di conflitto nella fase successiva alla separazione.
L’assegnazione della casa familiare
L’assegnazione della casa familiare, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, è finalizzata prioritariamente alla tutela dell’interesse dei figli alla conservazione dell’ambiente domestico nel quale si è svolta la vita familiare.
Non costituisce pertanto uno strumento di riequilibrio patrimoniale tra i coniugi.
Nell’accordo devono essere valutati anche gli eventuali aspetti connessi al mutuo, alle spese condominiali, alle utenze e agli altri costi inerenti all’immobile.
La proprietà dell’immobile e la sua assegnazione costituiscono questioni giuridicamente distinte e devono essere considerate separatamente.
L’eventuale mantenimento del coniuge
L’accordo può prevedere un contributo economico in favore di uno dei coniugi qualora ne ricorrano i presupposti.
La valutazione richiede l’esame delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali e degli ulteriori elementi rilevanti secondo la disciplina della separazione.
Importo, decorrenza, modalità di pagamento ed eventuali ulteriori condizioni devono essere indicati con precisione, evitando formulazioni suscettibili di differenti interpretazioni.
Rapporti patrimoniali, mutui e debiti
La separazione può costituire l’occasione per definire anche i rapporti patrimoniali ancora pendenti tra i coniugi.
È possibile disciplinare il pagamento delle rate del mutuo, dei finanziamenti, degli altri debiti comuni e le eventuali compensazioni economiche.
Quando l’accordo comprende attribuzioni o trasferimenti immobiliari, è necessaria una particolare attenzione nella predisposizione delle clausole e nella verifica degli adempimenti richiesti dalla legge.
Gli atti e gli accordi funzionali alla separazione e al divorzio possono beneficiare, nei limiti individuati dalla normativa e dalla relativa interpretazione giurisprudenziale, del regime fiscale previsto dall’art. 19 della L. n. 74/1987.
Perché è importante formulare condizioni precise
La qualità di un accordo di separazione non dipende esclusivamente dal raggiungimento dell’intesa tra i coniugi.
È necessario che le condizioni siano formulate in modo tale da poter essere applicate anche quando, successivamente alla separazione, i rapporti personali dovessero modificarsi.
Espressioni generiche possono determinare incertezze sull’interpretazione dell’accordo e diventare fonte di nuove controversie.
L’assistenza legale consente di tradurre l’intesa raggiunta tra i coniugi in clausole giuridicamente corrette, concretamente applicabili ed eventualmente suscettibili di esecuzione.

I documenti necessari
La documentazione necessaria varia in relazione alla procedura prescelta e alla situazione familiare e patrimoniale.
Generalmente assumono rilievo:
- estratto per riassunto dell’atto di matrimonio;
- certificazioni anagrafiche richieste dalla procedura;
- documenti di identità e codici fiscali;
- dichiarazioni dei redditi relative agli anni richiesti;
- documentazione bancaria e finanziaria;
- documentazione relativa agli immobili;
- documentazione relativa a veicoli, partecipazioni societarie e ulteriori cespiti patrimoniali;
- documentazione concernente mutui, finanziamenti e altri rapporti debitori.
L’esame preventivo della documentazione consente di predisporre condizioni coerenti con la reale situazione economica delle parti.
Tempi della separazione consensuale
La durata della procedura dipende dallo strumento prescelto e, nel caso del procedimento giudiziale, dall’organizzazione del Tribunale competente.
Nel procedimento su domanda congiunta i tempi sono celeri.
Modifica delle condizioni dopo la separazione
Le condizioni della separazione sono vincolanti per entrambi i coniugi.
Ciò non significa, tuttavia, che siano necessariamente destinate a rimanere immutate nel tempo.
Qualora sopravvengano circostanze rilevanti – quali significative variazioni reddituali, mutate esigenze dei figli o modificazioni dell’organizzazione familiare – le condizioni possono essere modificate mediante un nuovo accordo oppure, in mancanza di intesa, attraverso il ricorso all’autorità giudiziaria.
È quindi importante distinguere tra la mera volontà di modificare quanto concordato e l’esistenza di circostanze sopravvenute giuridicamente rilevanti.
Separazione consensuale e divorzio
La separazione non determina lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Decorso il termine previsto dalla legge, i coniugi possono presentare domanda di divorzio, anche congiuntamente qualora permanga l’accordo sulle relative condizioni.
La possibilità di definire sin dall’origine condizioni chiare ed equilibrate può agevolare anche la successiva regolamentazione del divorzio, fermo restando che dovrà essere valutata la situazione esistente al momento della relativa domanda.
La disciplina processuale vigente consente inoltre, in presenza dei relativi presupposti, la proposizione congiunta delle domande di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ferma la distinta decorrenza dei relativi effetti e il rispetto dei termini di legge.
La riconciliazione
La riconciliazione tra i coniugi determina la cessazione degli effetti della separazione secondo quanto previsto dall’art. 157 c.c.
Essa presuppone un’effettiva ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e non può essere identificata con una semplice ripresa occasionale dei rapporti o con temporanei tentativi di riavvicinamento.
Anche sotto questo profilo è opportuno valutare le conseguenze giuridiche delle scelte assunte successivamente alla separazione.
Domande frequenti
Cosa può essere previsto in una separazione consensuale?
La separazione consensuale richiede necessariamente l’accordo su ogni aspetto?
Qualora permangano contrasti non superabili su aspetti essenziali, potrà rendersi necessario il ricorso alla procedura contenziosa.
È opportuno lasciare la casa familiare prima dell’accordo?
Prima di assumere decisioni che possano incidere sull’organizzazione familiare, sulla gestione dei figli o sui rapporti patrimoniali, è consigliabile verificarne preventivamente le possibili conseguenze giuridiche.
Le condizioni concordate possono essere successivamente modificate?
Dopo quanto tempo dalla separazione consensuale può essere richiesto il divorzio?
La separazione consensuale comporta la rinuncia ai diritti successori?
Assistenza legale nella separazione consensuale
Lo Studio Legale Avv. Elisa Ghizzi, con sede a Mantova, presta assistenza nei procedimenti di separazione e divorzio e nelle controversie relative all’affidamento e al mantenimento dei figli.
Nella predisposizione di una separazione consensuale, l’attività professionale è finalizzata anzitutto all’esame della situazione familiare, reddituale e patrimoniale, alla verifica delle condizioni concordate e alla predisposizione di clausole sufficientemente precise da prevenire, per quanto possibile, successive divergenze interpretative.
Particolare attenzione viene dedicata alla regolamentazione dei rapporti con i figli, alla ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie, all’assegnazione della casa familiare e alla definizione degli eventuali rapporti economici ancora pendenti tra i coniugi.
Sulla base delle caratteristiche del caso viene inoltre individuata la procedura maggiormente adeguata, valutando il ricorso congiunto davanti al Tribunale o, quando ne ricorrano i presupposti, la negoziazione assistita.
Avv. Elisa Ghizzi
Diritto di famiglia e tutela dei minori – Mantova
